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La Banca d'Italia iniziera' e proseguira' a sue spese tutte le azioni di responsabilita' contro i funzionari e amministratori della Banca Romana e contro i terzi che risultino comunque responsabili dei danni della medesima; e dovra' farlo sempre che l'Avvocatura generale erariale lo riconosca opportuno. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 agosto 1895, n. 486
5La L. 8 agosto 1895, n. 486, ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Restano ferme le disposizioni del primo comma dell'articolo 26 e degli articoli 27, 28 (2° comma), 29 e prima parte dell'articolo 30 della legge 10 agosto 1893, n. 449, riguardanti la liquidazione della Banca Romana, e sono abrogati l'articolo 18, il 1° comma dell'articolo 28 e l'ultima parte dell'articolo 30 della legge medesima".
Testo in vigore dal 10 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
