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La Banca d'Italia iniziera' e proseguira' a sue spese tutte le azioni di responsabilita' contro i funzionari e amministratori della Banca Romana e contro i terzi che risultino comunque responsabili dei danni della medesima; e dovra' farlo sempre che l'Avvocatura generale erariale lo riconosca opportuno.
Testo in vigore dal 10 agosto 1893 al 10 agosto 1895
