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[1]I possessori dei biglietti a vista al portatore hanno diritto a chiederne dall'Istituto emittente il cambio in moneta metallica, avente corso legale nel Regno, in Roma e nelle citta' di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Verona e Venezia.
[2]Con decreto Reale, da emanarsi sopra proposta dei Ministri del Tesoro e dell'Agricoltura, Industria e Commercio, si stabiliranno le norme per il cambio dei biglietti fino alla scadenza del corso legale, previsto nell'articolo 4 e quelle che si dovranno adottare con la cessazione di esso.
Testo in vigore dal 10 agosto 1893 al 16 dicembre 2009
