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[1]Durante quattro anni dall'attuazione della presente legge sara' ridotta di tre quarti la tassa di registro degli atti di vendita, acquisto d'immobili o cessione di crediti che si faranno agli effetti della liquidazione prevista nell'articolo 13. 5
[2]Gli Istituti d'emissione possono concedere la liquidazione in tutto o parte delle loro immobilizzazioni a una Societa' costituita o da costituirsi, con un capitale non minore di quaranta milioni. In questo caso il Governo ha facolta' di concedere:
[3]1° Durante quattro anni dall'attuazione della presente legge la riduzione di tre quarti della tassa di registro per il trapasso di dette immobilizzazioni o cessioni di credito ad essa Societa', e durante dieci anni una riduzione uguale per le vendite degli stessi immobili o cessioni degli stessi crediti che la Societa' facesse ad altri;
[4]2° Il diritto di emettere obbligazioni fino ad un ammontare eguale al doppio del capitale in azioni. 11
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 agosto 1895, n. 486
5La L. 8 agosto 1895, n. 486 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Al comma 1° dell'articolo 19 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sono sostituite le disposizioni contenute nell'allegato R, che forma parte integrante della presente legge".
L. 3 marzo 1898, n. 47
11La L. 3 marzo 1898, n. 47, nel modificare la L. 17 gennaio 1897, n. 9, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Alle disposizioni contenute negli articoli 5 e 15 della legge 17 gennaio 1897, n. 9, nell'articolo 10 dell'allegato A, e negli articoli 5 e 6 dell'allegato D alla legge medesima, si sostituiscono le seguenti: Sono abrogate le disposizioni dell'art. 19 della legge 10 agosto 1893, n. 449, in quanto concernono la costituzione e l'azione di Societa' per la liquidazione delle partite immobilizzate degli Istituti di emissione favorite da privilegi fiscali o da speciali facolta' di emissione di titoli di qualsiasi natura. La Banca d'Italia, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia godranno, per la liquidazione delle loro partite immobilizzate, e per dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, dei privilegi fiscali indicati nell'articolo 19 della legge 10 agosto 1893, n. 449, oltre quelli indicati dalla legge 8 agosto 1895, n. 486 e dalla presente legge. La Banca d'Italia potra' costituire una sezione autonoma per la gestione e la liquidazione delle partite immobilizzate. Gli atti costitutivi della sezione saranno registrati col diritto fisso di una lira. Le norme per dare effetto a siffatta costituzione e per separare nella Banca d'Italia, come Istituto di emissione, qualsiasi attivita' immobilizzata, saranno approvate per decreto Reale, promosso dal Ministro del tesoro, sentiti la Commissione permanente di vigilanza per la circolazione e gli Istituti di emissione e il Consiglio di Stato. Sono abrogate le disposizioni degli Statuti approvati con Regio decreto 5 ottobre 1862, n. DXXV (Parte supplementare della Raccolta) in quanto riguardano la facolta' di emettere titoli di carattere immobiliare".
Testo in vigore dal 22 marzo 1898 al 16 dicembre 2009
