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[1]Durante quattro anni dall'attuazione della presente legge sara' ridotta di tre quarti la tassa di registro degli atti di vendita, acquisto d'immobili o cessione di crediti che si faranno agli effetti della liquidazione prevista nell'articolo 13. 5
[2]Gli Istituti d'emissione possono concedere la liquidazione in tutto o parte delle loro immobilizzazioni a una Societa' costituita o da costituirsi, con un capitale non minore di quaranta milioni. In questo caso il Governo ha facolta' di concedere:
[3]1° Durante quattro anni dall'attuazione della presente legge la riduzione di tre quarti della tassa di registro per il trapasso di dette immobilizzazioni o cessioni di credito ad essa Societa', e durante dieci anni una riduzione uguale per le vendite degli stessi immobili o cessioni degli stessi crediti che la Societa' facesse ad altri;
[4]2° Il diritto di emettere obbligazioni fino ad un ammontare eguale al doppio del capitale in azioni.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 agosto 1895, n. 486
5La L. 8 agosto 1895, n. 486, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Al comma 1° dell'articolo 19 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sono sostituite le disposizioni contenute nell'allegato R, che forma parte integrante della presente legge".
Testo in vigore dal 10 agosto 1895 al 22 marzo 1898
