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[1]La Banca d'Italia e i Banchi di Napoli e di Sicilia dovranno liquidare le operazioni in corso di natura diversa da quelle indicate nell'articolo 12, entro il termine di dieci anni, e in ragione di un quinto dell'ammontare di esse per ciascun biennio. Saranno considerate come liquidate le partite che potranno essere pareggiate con la massa di rispetto.
[2]Quanto alla Banca d'Italia, alla fine di ciascun biennio, se la liquidazione non avra' raggiunto la proporzione indicata, la Banca dovra' richiamare dagli azionisti, nei limiti del capitale nominale previsto dall'articolo 1, il versamento di quanto occorra a completare la somma che doveva essere liquidata, senza che tale aumento di capitale possa dare titolo ad aumento di circolazione.
[3]Quanto ai Banchi di Napoli e di Sicilia, tutti gli utili dovranno essere destinati esclusivamente a compiere la cifra della smobilizzazione obbligatoria per ciascun biennio.
[4]All'Istituto che non avra' compiuto in ciascun biennio la liquidazione delle dette operazioni nella proporzione indicata sopra, e non avra' coperto con nuovi versamenti o con gli utili a cio' erogati la somma non liquidata, sara' sospesa la facolta' di emettere biglietti per una somma corrispondente al quadruplo di quella rimasta scoperta, insino a che la liquidazione prevista non sia effettivamente compiuta.
[5]I Banchi di Napoli e di Sicilia avranno facolta' di continuare l'assegno annuale, per fini comprovati di pubblica utilita' e di beneficenza, d'una somma che non ecceda il decimo degli utili dell'anno precedente.
[6]Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai crediti che, per contratti anteriori al 30 giugno 1893 ed aventi data certa non fossero esigibili prima che scadano i dieci anni dall'attuazione della presente legge.
[7]Dovranno pero' essere dagli Istituti liquidati tosto che, a norma dei singoli contratti, diventeranno esigibili.
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 15 febbraio 1894, n. 37
3Il Regio Decreto 15 febbraio 1894, n. 37 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine per l'accertamento dell'ammontare delle operazioni in corso degli Istituti di emissione, di natura diversa da quelle indicate dall'art. 12 della citata legge del 10 agosto 1893, n. 449, come base delle liquidazioni biennali, prescritte dal successivo art. 13 della legge medesima, e' prorogato al 15 maggio 1894".
Regio Decreto 19 aprile 1894, n. 137
4Il Regio Decreto 19 aprile 1894, n. 137 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine per l'accertamento dell'ammontare delle operazioni in corso degli Istituti di emissione, di natura diversa da quelle indicate dall'articolo 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449, come base delle liquidazioni biennali, prescritte dal successivo articolo 13 della legge medesima, prorogato al 30 giugno 1894".
L. 27 dicembre 1900, n. 447
13con decorrenza dal 1 gennaio 1900
La L. 27 dicembre 1900, n. 447 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono richiamate in vigore, con effetto dal 1° gennaio 1900 a tutto il 31 dicembre 1901, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta, allegato R, e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione".
L. 28 dicembre 1902, n. 530
14La L. 28 dicembre 1902, n. 530 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1903, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico sugli Istituti di emissione".
Testo in vigore dal 14 gennaio 1903 al 13 gennaio 1904
