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[1]La Banca d'Italia e i Banchi di Napoli e di Sicilia dovranno liquidare le operazioni in corso di natura diversa da quelle indicate nell'articolo 12, entro il termine di dieci anni, e in ragione di un quinto dell'ammontare di esse per ciascun biennio. Saranno considerate come liquidate le partite che potranno essere pareggiate con la massa di rispetto.
[2]Quanto alla Banca d'Italia, alla fine di ciascun biennio, se la liquidazione non avra' raggiunto la proporzione indicata, la Banca dovra' richiamare dagli azionisti, nei limiti del capitale nominale previsto dall'articolo 1, il versamento di quanto occorra a completare la somma che doveva essere liquidata, senza che tale aumento di capitale possa dare titolo ad aumento di circolazione.
[3]Quanto ai Banchi di Napoli e di Sicilia, tutti gli utili dovranno essere destinati esclusivamente a compiere la cifra della smobilizzazione obbligatoria per ciascun biennio.
[4]All'Istituto che non avra' compiuto in ciascun biennio la liquidazione delle dette operazioni nella proporzione indicata sopra, e non avra' coperto con nuovi versamenti o con gli utili a cio' erogati la somma non liquidata, sara' sospesa la facolta' di emettere biglietti per una somma corrispondente al quadruplo di quella rimasta scoperta, insino a che la liquidazione prevista non sia effettivamente compiuta.
[5]I Banchi di Napoli e di Sicilia avranno facolta' di continuare l'assegno annuale, per fini comprovati di pubblica utilita' e di beneficenza, d'una somma che non ecceda il decimo degli utili dell'anno precedente.
[6]Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai crediti che, per contratti anteriori al 30 giugno 1893 ed aventi data certa non fossero esigibili prima che scadano i dieci anni dall'attuazione della presente legge.
[7]Dovranno pero' essere dagli Istituti liquidati tosto che, a norma dei singoli contratti, diventeranno esigibili.
Testo in vigore dal 10 agosto 1893 al 2 marzo 1894
