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[1]Il debito degli Istituti rappresentato da paghero' o vaglia cambiari, assegni bancari, fedi di credito o altri titoli diversi dai biglietti emessi, ma pagabili a vista, deve essere garantito con speciale riserva, eguale almeno al 40 per cento del debito stesso, e composta secondo e' stabilito nell'articolo 6.
[2]I paghero', i vaglia cambiari, gli assegni bancari e le fedi di credito pagabili a vista in tutte le sedi e succursali di ciascun Istituto, devono essere nominativi.
Testo in vigore dal 10 agosto 1893 al 16 dicembre 2009
