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[1]E' autorizzata la fusione della Banca Nazionale nel Regno d'Italia con la Banca Nazionale Toscana e con la Banca Toscana di Credito, allo scopo di costituire un nuovo Istituto di emissione, che assumera' il titolo di Banca d'Italia. Questa pero' dovra' stabilire sedi o succursali proprie nei luoghi ove cesseranno quelle della Banca Nazionale Toscana.
[2]La Banca d'Italia avra' un capitale nominale di 300 milioni, diviso in 300,000 azioni nominative di lire 1000 ciascuna. Il capitale versato dei tre Istituti suddetti, ascendente a lire 176 milioni, sara' portato a 210 milioni entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.
[3]Lo statuto della Banca d'Italia dovra' essere approvato con R. decreto, sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto col Ministro del Tesoro.
[4]Tale approvazione e l'inserzione dello statuto della Banca d'Italia nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, terranno luogo delle pubblicazioni e trascrizioni prescritte nel Codice di commercio per le Societa' anonime, ed esimeranno dalla decorrenza dei tre mesi stabilita nell'art. 195 del Codice di commercio.
Testo in vigore dal 10 agosto 1893 al 16 dicembre 2009
