Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1923 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' istituita presso il Ministero delle finanze una Commissione nominata per decreto Reale, presieduta dal direttore generale del demanio o da chi lo sostituisce e della quale fanno parte:
- a)un delegato per ciascuno dei Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici, della agricoltura, industriale commercio e dell'interno e un rappresentante dell'Avvocatura generale erariale;
- b)un rappresentante per ciascuna delle dieci provincie interessate da eleggersi dai rispettivi Consigli provinciali anche fra estranei ai Consigli stessi.
[2]Poi disbrigo degli affari d'ordinaria amministrazione e degli altri che saranno stabiliti dal regolamento interno, la Commissione nominera' annualmente, fra i suoi membri, un Comitato, presieduto come sopra, composto di cinque persone, tre delle quali scelte tra i membri elettivi. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 28 gennaio 1923, n. 217
1Il Regio Decreto 28 gennaio 1923, n. 217, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La Commissione per i Tratturi di Puglia istituita con l'articolo 10 della legge 20 dicembre 1908, n. 746, e la Commissione per le Trazzere di Sicilia istituita con l'articolo 15 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1510, sono soppresse".
Testo in vigore dal 2 marzo 1923 al 16 dicembre 2009
