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[1]E' istituita presso il Ministero delle finanze una Commissione nominata per decreto Reale, presieduta dal direttore generale del demanio o da chi lo sostituisce e della quale fanno parte:
- a)un delegato per ciascuno dei Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici, della agricoltura, industriale commercio e dell'interno e un rappresentante dell'Avvocatura generale erariale;
- b)un rappresentante per ciascuna delle dieci provincie interessate da eleggersi dai rispettivi Consigli provinciali anche fra estranei ai Consigli stessi.
[2]Poi disbrigo degli affari d'ordinaria amministrazione e degli altri che saranno stabiliti dal regolamento interno, la Commissione nominera' annualmente, fra i suoi membri, un Comitato, presieduto come sopra, composto di cinque persone, tre delle quali scelte tra i membri elettivi.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1909 al 2 marzo 1923
