Art. 30 (Tariffa)
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[1]((Colla presentazione delle copie accennate nel numero 2 dell'art. 91 della presente legge, il notaro deve pagare all'Archivio per ciascun atto annotato le seguenti tasse:
[2]Se l'onorario competente al notaro, giusta la presente tariffa, non supera le lire 2, la tassa e' fissa di........ L. 0 25 Idem se supera le lire 2................ » 0 50 Idem lire 5................ » 0 75 Idem lire 10............... » 1 » Idem lire 20............... » 2 » Idem lire 30............... » 3 » Idem lire 40............... » 4 » Idem lire 50............... » 5 » Idem lire 100 la tassa e' proporzionale di » 6 » per cento.
[3]Se nella copia del repertorio non e' indicato il valore dell'atto, la tassa e' dovuta all'Archivio sull'onorario maggiore che puo' spettare al notaro per la natura dell'atto medesimo)).
Testo in vigore dal 1 maggio 1879 al 16 dicembre 2009
