Art. 30 (Tariffa)

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[1]Colla presentazione delle copie accennate nel numero 2 dell'articolo 91 della presente legge, il notaro deve pagare all'archivio per ciascun atto annotato le seguenti tasse:

[2]Se l'onorario competente al notaro, giusta la presente tariffa, non supera le lire 5, la tassa e' di.......... L. 0 25

[3]Se supera le lire 5, la tassa e' di.......... » 0 50

[4]Se supera le lire 10, la tassa e' di.......... » 1 »

[5]Se supera le lire 30, la tassa e' di.......... » 2 »

[6]Se supera le lire 50, la tassa e' di.......... » 3 »

[7]Se supera le lire 100, la tassa e' di......... » 5 » per cento.

[8]Se nella copia del repertorio non e' indicato il valore dell'atto, la tassa e' dovuta all'archivio sull'onorario maggiore che puo' spettare al notaro per la natura dell'atto medesimo.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879

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Richiamate nel testo

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