Art. 27 (Tariffa)
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[1]Per le copie, gli estratti ed i certificati rilasciati dal Consiglio notarile o dal suo segretario, sono dovuti allo stesso Consiglio gli onorari stabiliti dagli articoli 13, 14, 15.
[2]Per la scritturazione delle copie, degli estratti e dei certificati, e' dovuto al segretario del Consiglio il diritto fissato dall'art. 19.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
