Art. 24 (Tariffa)

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[1]Per ogni conciliazione relativa alle contestazioni accennate nel numero 5 dell'articolo 84 della presente legge, sono dovute le seguenti tasse:

[2]Se l'oggetto della controversia supera il valore di lire cinquanta....................... L. 2 »

[3]Se l'oggetto supera il valore di lire cento...... » 3 »

[4]Se l'oggetto supera il valore di lire cinquecento... » 5 »

[5]Se l'oggetto supera il valore di lire mille...... » 10 »

[6]Se l'oggetto supera il valore di lire cinquemila... » 20 »

[7]Se l'oggetto supera il valore di lire diecimila.... » 40 »

[8]La tassa e' pagata dalle parti conciliate nelle proporzioni che saranno determinate dal Consiglio notarile.

[9]Se la conciliazione non riesce, e' dovuta la meta' della tassa dalla parte che ne ha fatta la domanda.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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