Art. 24 (Tariffa)
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[1]Per ogni conciliazione relativa alle contestazioni accennate nel numero 5 dell'articolo 84 della presente legge, sono dovute le seguenti tasse:
[2]Se l'oggetto della controversia supera il valore di lire cinquanta....................... L. 2 »
[3]Se l'oggetto supera il valore di lire cento...... » 3 »
[4]Se l'oggetto supera il valore di lire cinquecento... » 5 »
[5]Se l'oggetto supera il valore di lire mille...... » 10 »
[6]Se l'oggetto supera il valore di lire cinquemila... » 20 »
[7]Se l'oggetto supera il valore di lire diecimila.... » 40 »
[8]La tassa e' pagata dalle parti conciliate nelle proporzioni che saranno determinate dal Consiglio notarile.
[9]Se la conciliazione non riesce, e' dovuta la meta' della tassa dalla parte che ne ha fatta la domanda.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
