Art. 13 (Tariffa)
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[1]((Per ogni altra copia l'onorario e' di lire 2, se il valore dell'atto non eccede le lire mille;
[2]Di lire 3, se il valore eccede la detta somma;
[3]Di lire 5, se il valore eccede le lire cinquemila;
[4]Di lire 10, se il valore eccede le lire diecimila.
[5]Per la copia degli atti di valore indeterminabile, l'onorario sara' di lire 3, se il diritto dovuto al notaro per l'atto originale sia superiore alle lire 5; di lire 2, se non eccedera' tale somma.
[6]L'onorario per le copie allo ufficio di registro e' sempre di lire 2)).
Testo in vigore dal 1 maggio 1879 al 16 dicembre 2009
