Art. 13 (Tariffa)
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[1]Per ogni altra copia l'onorario e' di lire 2, se il valore dell'atto non eccede le lire mille;
[2]Di lire 3, se il valore eccede la detta somma;
[3]Di lire 5, se il valore eccede le lire cinquemila;
[4]Di lire 10, se il valore eccede le lire diecimila.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
