Art. 90
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[1]((Gli stipendi del conservatore e degli altri impiegati saranno fissati nella pianta organica, la quale, sulla proposta del Consiglio ove ha sede l'Archivio, verra' stabilita nell'adunanza del Collegio, e saranno corrisposti dalla Cassa dell'Archivio.
[2]La pianta e gli stipendi deliberati dal Collegio sono sottoposti all'omologazione della Corte d'appello.
[3]La parte dei proventi che in ciascun Archivio sopravanzi al pagamento degli stipendi e delle spese, dopo l'approvazione dei conti di cui all'art. 84, N. 7, sara' dal capo dell'Archivio versata nelle Casse dello Stato nel termine di venti giorni.
[4]Nel caso in cui, malgrado in concentramento degli Archivi circondariali in un unico Archivio provinciale, a senso dell'art. 3, i proventi dello stesso Archivio non possano sopperire a tutte le spese, si provvedera' alla deficienza con assegni sui fondi esuberanti degli Archivi notarili, versati nelle Casse dello Stato.
[5]Il provvedimento sara' dato dal Ministro di Grazia e Giustizia)).
Testo in vigore dal 1 maggio 1879 al 16 dicembre 2009
