Art. 90
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[1]Gli stipendi del conservatore e degli altri impiegati saranno fissati nella pianta organica, la quale, sulla proposta del Consiglio ove ha sede l'archivio, verra' stabilita nell'adunanza del collegio, e saranno corrisposti dalla cassa dell'archivio.
[2]La pianta e gli stipendi deliberati dal collegio sono sottoposti all'omologazione della Corte d'appello.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
