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[1]Il conservatore dell'archivio e' nominato con decreto Reale fra i notari esercenti e fra le persone che abbiano tutti i requisiti necessari per la nomina a notaro sopra una terna proposta dal Consiglio notarile, sentito il parere della Corte d'appello; non puo' essere rimosso se non con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio stesso e della Corte.

[2]Se fu scelto fra i notari aventi la residenza nella citta' in cui ha sede l'archivio, puo' essere autorizzato con decreto Reale a continuare l'esercizio del notariato, sempreche' vi sia il parere favorevole del Consiglio anzidetto e della Corte.

[3]Il conservatore archivista deve in questa sua qualita' dare cauzione entro due mesi dal giorno della nomina nei modi stabiliti dagli articoli 17 e 18, ed in quella misura che sara' determinata dalla Corte d'appello, sentito l'avviso del Consiglio predetto.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art88 · fonte del testo

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