Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.

Abrogato dal 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009. 119 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: L'idoneita' della cauzione e' dichiarata dal tribunale civile in Camera di consiglio, premesso il parere del Consiglio notarile e sentito il Pubblico Ministero.

tolto: Se la cauzione e' prestata con ipoteca sopra beni immobili, il valore dei beni da sottoporsi ad ipoteca deve superare di un terzo l'importare del capitale corrispondente alla rendita prescritta per la cauzione, accresciuto degli accessori a norma dell'articolo 2027 del Codice civile.

tolto: Tanto la prima iscrizione dell'ipoteca, quanto la rinnovazione devono essere fatte a cura del notaro. Quando si tratti di rinnovazione, ove questi non presenti al conservatore archivista, un mese prima della scadenza del termine stabilito per la rinnovazione, il certificato comprovante la medesima, lo stesso conservatore la fara' eseguire a spese del notaro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art18 · fonte del testo

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