Art. 87
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1879 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]((Ogni Archivio ha un conservatore, il quale e' pure tesoriere dell'Archivio.
[2]Egli e' coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da quel numero d'impiegati che e' necessario pei bisogni del servizio.
[3]Il conservatore e i suoi impiegati debbono fissare la loro residenza nel comune dove e' l'Archivio)).
Testo in vigore dal 1 maggio 1879 al 16 dicembre 2009
