Art. 87
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[1]Ogni archivio ha un conservatore, il quale e' pure tesoriere dell'archivio.
[2]Egli e' coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da quel numero d'impiegati che e' necessario pei bisogni del servizio.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
