Art. 78
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[1]((Il Consiglio notarile e' composto di membri ordinari e di supplenti.
[2]Il numero dei membri ordinari e' di sei nelle citta' in cui il numero degli abitanti non supera i cinquantamila; di nove nelle citta' in cui il detto numero non supera i centomila; di dodici nelle citta' aventi una popolazione maggiore. In tutti questi casi il numero dei supplenti e' di tre.
[3]I supplenti saranno Chiamati a funzionare nei casi di mancanza, di assenza o di impedimento di alcuno dei membri ordinari, in quanto sia necessario per completare il numero legale prescritto per le deliberazioni.
[4]Il segretario deve essere scelto fra i notari residenti nel capoluogo del Collegio notarile.
[5]I parenti o affini sino al terzo grado inclusivamente non possono essere simultaneamente membri dello stesso Consiglio notarile; e nel caso di simultanea elezione resta di diritto escluso il meno anziano nell'ufficio)).
Testo in vigore dal 1 maggio 1879 al 16 dicembre 2009
