Art. 78
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[1]Il Consiglio notarile e' composto di sei membri nelle citta' in cui il numero degli abitanti non supera i cinquantamila, di nove nelle citta' in cui il detto numero non supera i centomila, di dodici nelle citta' aventi una popolazione maggiore.
[2]I parenti o affini sino al terzo grado inclusivamente non possono essere simultaneamente membri dello stesso Consiglio notatarile; e nel caso di simultanea elezione resta di diritto escluso il meno anziano nell'ufficio.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
