Art. 73
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[1]((Le cause per controversie relative agli onorari ed alle spese sono trattate col procedimento sommario.
[2]E' in facolta' del notaro di valersi, ove lo creda, del procedimento stabilito all'art. 379 del Codice di procedura civile. In tal caso la nota degli onorari e delle spese prima di essere presentata al presidente del Tribunale dovra' essere liquidata ed approvata dal presidente del Consiglio notarile, o da una Commissione delegata dal Consiglio stesso)).
Testo in vigore dal 1 maggio 1879 al 16 dicembre 2009
