Art. 67
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gli atti, le copie, gli estratti ed i certificati dei quali occorra far uso fuori del distretto del Consiglio notarile, o fuori del Regno, saranno legalizzati in conformita' delle disposizioni del regolamento generale giudiziario.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
