Art. 66
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[1]L'atto con cui il notaro autentica le sottoscrizioni apposte alle scritture private, e' steso di seguito alle sottoscrizioni medesime, e deve contenere la dichiarazione che le sottoscrizioni furono apposte in presenza del notaro, dei testimoni e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.
[2]Esso e' sottoscritto dai fidefacienti, dai testimoni e dal notaro, salvo pei fidefacienti il disposto del capoverso del numero 10 dell'articolo 43.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
