Art. 65
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[1]Gli atti possono dal notaro essere rilasciati in originale alle parti, quando contengono soltanto procure speciali, consensi od autorizzazioni o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato nei casi determinati dalle leggi politiche.
[2]Alla sottoscrizione che il notaro appone in fine dell'atto rilasciato in originale aggiungera' l'impronta del proprio sigillo.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
