Art. 63
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[1]Le disposizioni dell'articolo 44 sul modo in cui debbono essere scritti gli originali e fatte le variazioni, aggiunte e cancellature, sono anche applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati.
[2]Le variazioni pero' ed aggiunte fatte nell'originale nelle forme stabilite del detto articolo saranno copiate di seguito nel corpo dell'atto e non per postilla.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
