Art. 6
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[1]((Chi vuole ottenere la iscrizione fra i praticanti e chi vuole essere ammesso all'esame di idoneita' deve presentare la domanda al Consiglio notarile del Collegio a cui e' inscritto, cogli attestati che provino il concorso dei requisiti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo precedente per la iscrizione, e 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo per l'esame di idoneita'.
[2]Il Consiglio delibera sulla iscrizione e sulla ammissione allo esame, e la sua deliberazione, sia favorevole o contraria alla domanda, deve essere sempre motivata. Contro la deliberazione che la' rigetta e' ammesso il ricorso al Tribunale civile che pronunziera' in camera di consiglio)).
Testo in vigore dal 1 maggio 1879 al 16 dicembre 2009
