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[1]Chi vuole essere ammesso all'esame d'idoneita' deve presentare la domanda al Consiglio notarile del collegio a cui e' iscritto, cogli attestati che provino il concorso dei requisiti indicati nei numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente.

[2]Il Consiglio delibera sull'ammissione all'esame, e la sua deliberazione, sia favorevole o contraria alla domanda, dev'essere sempre motivata. Contro la deliberazione che la rigetta e' ammesso il ricorso al tribunale civile, che pronunziera' in Camera di consiglio.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art6 · fonte del testo

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