Art. 53
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[1]Il notaro deve tenere due repertorii a colonna, uno per gli atti tra i vivi e l'altro per gli atti d'ultima volonta', ed in essi deve prendere nota giornalmente, senza spazio in bianco od interlinee e per ordine di numero, di tutti gli atti ricevuti, compresi quelli rilasciati in originale, non che delle autenticazioni da esso apposte agli atti privati.
[2]Il repertorio degli atti tra i vivi per ciascun articolo conterra':
[3]1. Il numero progressivo;
[4]2. La data dell'atto con l'indicazione del luogo in cui fu ricevuto e della sua natura;
[5]3. Il nome e cognome, il domicilio o la residenza delle parti;
[6]4. L'indicazione sommaria dei beni e delle cose che formarono oggetto dell'atto e del loro prezzo o valore e, quando si tratti di beni immobili, l'indicazione della loro situazione;
[7]5. La nota della seguita registrazione dell'atto.
[8]Nel repertorio degli atti d'ultima volonta' si noteranno solamente le cose contenute nei primi tre numeri.
[9]Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertorii e corredarli di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunto dai medesimi.
[10]Se il testamento per atto pubblico e' ricevuto da due notari, sono tenuti amendue a prenderne nota nel rispettivo repertorio, ma si conservera' da quel notaro destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione dal piu' anziano in ufficio.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
