Art. 52
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[1]Il notaro deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro gli atti da lui rogati o presso di lui depositati coi relativi inserti.
[2]A questo effetto li raccogliera' in fascicoli per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo. I documenti uniti all'atto avranno il numero progressivo dell'atto ed una lettera alfabetica progressiva sopra ciascuno di essi.
[3]I testamenti pubblici, prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaro, prima della loro apertura o pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
