Art. 43
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[1]L'atto notarile e' intitolato in nome del Re, colla formola prescritta dalla legge.
[2]Esso deve contenere: L'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del comune e della casa in cui l'atto e' ricevuto, e, per gli atti d'ultima volonta', anche dell'ora; Il nome, cognome, l'indicazione della residenza del notaro e del Consiglio notarile presso cui e' iscritto; Il nome, cognome, la paternita', il luogo di nascita, il domicilio o la residenza e la condizione delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti;
[3]Se le parti od alcuna di esse intervengono all'atto per mezzo di procuratore, le precedenti indicazioni si osserveranno, non tanto rispetto ad esse, come rispetto al mandatario. La procura spedita in originale deve rimanere annessa all'atto medesimo; La dichiarazione di conoscenza delle parti o personale del notaro o per mezzo di fidefacienti; L'indicazione almeno per la prima volta in lettere per disteso delle date, delle somme e delle quantita' delle cose che formano oggetto dell'obbligazione, liberazione o disposizione; La designazione precisa delle cose che formano oggetto della convenzione o disposizione, in modo da non potersi scambiare con altre;
[4]Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, coll'indicazione della loro natura, del comune in cui si trovano, del numero del catasto delle mappe censuarie, dove esistono e dei loro confini, in modo da accertare l'identita' degli immobili stessi; L'indicazione dei titoli e delle scritture che si inseriscono nell'atto; La menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inserti nel medesimo fu data lettura alle parti in presenza dei testimoni;
[5]La lettura delle scritture e dei titoli inserti puo' essere omessa per espressa dichiarazione delle parti, della quale si fara' menzione; La menzione che l'atto e' stato scritto dal notaro o da persona di sua fiducia, coll'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte; La sottoscrizione delle parti, dei testimoni, dei fidefacienti e del notaro;
[6]Se alcuna delle parti od alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce, ed il notaro deve far menzione di questa dichiarazione; Negli atti contenuti in piu' fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio del notaro e dei testimoni.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
