Art. 38
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[1]((Nel caso di morte o di cessazione del notaro dall'esercizio, lo svincolamento della cauzione e' pronunciato dal Tribunale civile, dopoche' sia stato constatato che gli atti ricevuti dal notaro furono gia' sottoposti all'ispezione notarile.
[2]La domanda di svincolo dev'essere presentata alla cancelleria del Tribunale, ed inserita per estratto, e per due volte, coll'intervallo di dieci giorni tra l'una e l'altra, nel Giornale Ufficiale del Regno e nel Giornale degli avvisi giudiziari del distretto, e pubblicato per affissione alla porta della casa comunale del luogo in cui il notaro aveva la residenza, ed alla porta degli uffizi di Registro compresi nel distretto del Consiglio notarile.
[3]Le opposizioni dello svincolo devono farsi alla cancelleria del Tribunale.
[4]Decorsi sei mesi dall'ultima inserzione e pubblicazione, senza che siano state fatte opposizioni, il Tribunale pronunziera' lo svincolo, sentito il Pubblico Ministero. Quando siano state fatte opposizioni, la cauzione rimane vincolata finche' l'opposizione non sia rimossa con sentenza passata in cosa giudicata, o esecutoria provvisoriamente.
[5]Nei casi in cui, durante o cessato l'esercizio, debbasi procedere in seguito a regolare istanza o d'ufficio all'alienazione totale o parziale della cauzione, sara' osservato lo stesso procedimento avanti il Tribunale della sede notarile in contraddittorio degli interessati, se vi ha luogo.
[6]Se la cauzione siasi prestata in immobili, il Tribunale della sede notarile pronunciera' sullo svincolo e sulle domande degli interessati. La sua sentenza sara' presentata al Tribunale della situazione dello immobile per la espropriazione forzata del medesimo, e per la relativa graduazione)).
Testo in vigore dal 1 maggio 1879 al 16 dicembre 2009
