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[1]Nel caso di morte o di cessazione del notaro dall'esercizio lo svincolamento della cauzione e' pronunciato dal tribunale civile, dopoche' sia stato constatato che gli atti ricevuti dal notaro furono gia' sottoposti all'ispezione notarile.

[2]La domanda di svincolamento dev'essere presentata alla cancelleria del tribunale, ed inserita per estratto e per due volte, coll'intervallo di dieci giorni tra l'una e l'altra, nel giornale ufficiale del Regno e nel giornale degli avvisi giudiziari del distretto, e pubblicata per affissione alla porta della casa comunale del luogo in cui il notaro aveva la residenza ed alla porta degli Uffizi di registro compresi nel distretto del Consiglio notarile.

[3]Le opposizioni dello svincolamento devono farsi alla cancelleria del tribunale.

[4]Decorsi sei mesi dal giorno dell'ultima inserzione e pubblicazione, senzache' siano state fatte opposizioni, il tribunale pronunziera' lo svincolamento, sentito il Pubblico Ministero. Quando sieno state fatte opposizioni, la cauzione rimane vincolata finche' l'opposizione non sia rimossa con sentenza passata in cosa giudicata, o esecutoria provvisoriamente.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art38 · fonte del testo

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