Art. 33
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((Quando la cauzione sia mancata o diminuita per atti esecutorii promossi sulla medesima, i quali pero' non potranno aver luogo fuorche' per responsabilita' dipendenti dall'esercizio notarile, il Consiglio notarile assegna al notaro un termine non maggiore di mesi sei per reintegrarla, e ne da' notizia al Pubblico Ministero, il quale puo' promuovere l'interdizione temporanea del notaro durante codesto termine)).
Testo in vigore dal 1 maggio 1879 al 16 dicembre 2009
