Art. 33
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879. Leggi il testo vigente →
Quando la cauzione sia mancata o diminuita per atti esecutorii promossi sulla medesima, il Consiglio notarile assegna al notaro un termine non maggiore di mesi sei per reintegrarla, e ne da' notizia al Pubblico Ministero, il quale puo' promuovere l'interdizione temporanea del notaro durante codesto termine.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
