Art. 29
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[1]La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro o quando il medesimo, per infermita' o per debolezza di mente, sia divenuto incapace all'adempimento del suo ufficio.
[2]Se l'infermita' o la debolezza di mente e' soltanto temporanea, il notaro puo' essere interdetto dall'esercizio per un tempo non maggiore di un anno.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
