Art. 28
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[1]Il notaro decade dalla nomina se non assume l'esercizio delle sue funzioni e non fissa la sua residenza nel luogo e termini stabiliti nell'articolo Cessa dall'esercizio notarile per dispensa, interdizione temporanea, rimozione, sospensione e destituzione.
[2]S'intende cessato dall'esercizio il notaro che per causa del servizio militare rimanga assente dalla residenza in cui non si trovi altro notaro oltre il termine dei permessi da esso ottenuti secondo l'articolo precedente. Dovra' pero' essere riammesso all'esercizio del notariato al cessare del servizio militare, subito che si renda vacante un posto nel distretto a cui apparteneva.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
