Art. 27
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[1]Non puo' il notaro assentarsi dal luogo di sua residenza per piu' di cinque giorni, salvo per cagione di pubblico servizio. Volendo assentarsi per un tempo maggiore, deve ottenerne il permesso dal Consiglio notarile, che glielo puo' concedere per un termine non eccedente due mesi. Per un termine piu' lungo, il permesso non puo' essere concesso che dal presidente della Corte d'appello, sentito sempre il parere del Consiglio notarile.
[2]Durante i termini dell'ottenuto permesso, il notaro che si trova fuori del luogo della residenza non puo' esercitare le sue funzioni.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
