Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879. Leggi il testo vigente →

[1]Non puo' il notaro assentarsi dal luogo di sua residenza per piu' di cinque giorni, salvo per cagione di pubblico servizio. Volendo assentarsi per un tempo maggiore, deve ottenerne il permesso dal Consiglio notarile, che glielo puo' concedere per un termine non eccedente due mesi. Per un termine piu' lungo, il permesso non puo' essere concesso che dal presidente della Corte d'appello, sentito sempre il parere del Consiglio notarile.

[2]Durante i termini dell'ottenuto permesso, il notaro che si trova fuori del luogo della residenza non puo' esercitare le sue funzioni.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art27 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari