Art. 2
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[1]((L'ufficio di notaro e' incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle provincie o dai comuni aventi una popolazione agglomerata superiore ai 5000 abitanti, colla professione di avvocato e di procuratore, colla professione di commerciante, di mediatore, agente cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore dei tributi e loro mandatari o incaricati della gestione, e con la qualita' di ministro di qualunque culto.
[2]Sono eccettuati da questa disposizione gl'impieghi d'archivio, quelli puramente letterari o scientifici, dipendenti da Accademie, Biblioteche, Musei od altri Istituti di scienze, lettere ed arti; gli impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza, o relativi a pubblico insegnamento, e quelli di subeconomo dei benefizi vacanti e l'esercizio abituale del patrocinio legale presso gli uffici di Pretura)).
Testo in vigore dal 1 maggio 1879 al 16 dicembre 2009
