Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879. Leggi il testo vigente →
L'uffizio di notaro e' incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle provincie e dai comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, colla professione di avvocato e di procuratore, colla professione di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale e con la qualita' di ministro di qualunque culto.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
