Art. 19
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La cauzione e' vincolata con diritto di prelazione, nell'ordine seguente: Al risarcimento dei danni cagionati dal notaro nell'esercizio delle sue funzioni; Al pagamento delle tasse da lui dovute all'erario dello Stato; Al pagamento delle tasse da lui dovute alla cassa dell'archivio o del Consiglio notarile; Al pagamento delle pene pecuniarie incorse nel detto esercizio.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
