Art. 16
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[1]La cauzione e' data o in rendita del Debito Pubblico o con deposito di danaro nelle casse determinate dalle leggi e dai regolamenti, o con ipoteca sopra beni immobili.
[2]Il notaro esercente puo' in ogni tempo sostituire l'uno all'altro modo di cauzione.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
