Art. 155
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[1]Tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni riguardanti l'ordinamento e l'esercizio del notariato cesseranno di avere vigore dal giorno in cui la presente legge sara' attuata.
[2]Non e' pero' derogato nelle provincie napoletane e siciliane a quella parte dell'art. 35 della legge 23 novembre 1819 sul notariato, in cui e' dichiarato che il solo certificato del notaro senza intervento di testimoni basta ad assicurare la verita' della sottoscrizione nelle fedi di credito e polizze di Banco.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
