Art. 149
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879. Leggi il testo vigente →
Alla cessazione dell'esercizio di uno degli uffici notarili, di cui nell'articolo precedente, sara' corrisposto a chi ne aveva la proprieta' nel giorno della pubblicazione di questa legge, od ai suoi eredi o successori a titolo particolare, una indennita' corrispondente ai sette decimi della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi dei detti uffici risultanti per ciascuno di essi dall'ultimo titolo di acquisto anteriore al 1° gennaio 1874.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
