Art. 146
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E' data facolta' al Governo di conservare gli attuali archivi comunali per le carte depositate sino alla promulgazione della presente legge, e che non sono a carico del Governo stesso, ponendoli pero' sotto la dipendenza dell'archivio distrettuale e sotto la vigilanza del Consiglio notarile.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
