Art. 145
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[1]Con decreto Reale saranno stabilite le discipline necessarie al buon andamento degli archivi notarili.
[2]Il Governo del Re e' inoltre autorizzato a provvedere con decreti Reali alla sistemazione degli archivi notarili attualmente esistenti, qualunque sia la loro denominazione, in conformita' della presente legge, e ad emettere quelle altre disposizioni transitorie necessarie all'attuazione della medesima.
[3]Nel riordinamento degli archivi saranno conservati, per quanto e' possibile, gl'impiegati che si trovano addetti agli archivi medesimi.
[4]I capi degli archivi esistenti, che siano al tempo della pubblicazione della presente legge nell'esercizio legittimo del notariato, lo potranno continuare.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879
